L’agente di commercio

L’agente di commercio, noto pure come rappresentante di commercio, è un libero professionista ed ha lo scopo principale di promuovere o vendere dei beni o servizi per conto di terzi (azienda mandante).

Qui di seguito, potrete apprendere le principali nozioni che riguardano da vicino questa figura professionale.

Requisiti dell’agente di commercio

L’agente di commercio, detto anche rappresentante di commercio (vedi la differenza tra agente e rappresentante), è il libero professionista che svolge un’attività di promozione o vendita, per conto terzi, di beni o servizi.

Per svolgere quest’attività, è fondamentale sottoporre una domanda d’iscrizione presso la Camera di Commercio competente per territorio.All’interno di questa, sarà indispensabile trascrivere i dati anagrafici, la cittadinanza italiana o estera, dichiarare di non svolgere attività lavorativa in qualità di dipendente, e infine, non esser iscritto al Ruolo degli agenti d’affari in mediazione,  giacché non può svolgere contemporaneamente alla propria attività un’altra per cui sia necessaria l’iscrizione al ruolo dei mediatori.

L’agente di commercio, poi, dovrà possedere una di queste caratteristiche:

  • superamento dello speciale corso professionale;
  • conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado ad indirizzo commerciale;
  • laurea in materie commerciali e/o giuridiche;
  • svolgimento negli ultimi 5 anni, per almeno un biennio, dell’attività di venditore piazzista o dipendente addetto alle vendite;
  • essere iscritto, o esser stato inscritto, nel ruolo agenti e rappresentanti

Coloro che non soddisfano almeno uno di questi requisiti non possono esercitare il lavoro di agente di commercio

Sono previste sanzioni amministrative per chi cerca di operare come agente di commercio e/o rappresentante senza iscrizione corretta.

Non è prevista alcuna iscrizione di ruolo per gli agenti e rappresentanti in Italia che esercitano la propria attività all’estero, anche per aziende italiane, agenti immobiliari, agenti di assicurazione, agenzie di viaggi, agenzie di pubblicità, agenti di artisti, procacciatori d’affari ed agenti marittimi.

Per l’art. 7 della Legge n. 204/1985 è possibile richiedere la cancellazione dell’agente/rappresentate dal ruolo nei casi in cui vi sia una richiesta esplicita del soggetto, incompatibilità, interdizione e/o mancanza di uno dei requisiti per l’iscrizione.