Assegni e detrazioni familiari

Familiare a carico, detrazione

Siccome le provvigioni degli incaricati alle vendite a domicilio (venditori porta a porta) non devono essere dichiarate nella propria Dichiarazione dei Redditi e quindi non sono considerate nel calcolo per determinare reddito per poter usufruire della detrazione fiscale per coniuge a carico.

I venditori porta a porta che ricevono provvigioni, siano esse inferiori o superiori a € 2.840,51, rimangono sempre a carico del coniuge e possono usufruire della relativa detrazione fiscale.

Però nel caso percepiscano altri redditi con i quali superano il limite di € 2.840,51 non potranno più essere considerati a carico del coniuge.

In ogni caso nel calcolo del limite per usufruire della detrazione fiscale non si effettua mail il cumulo tra provvigioni e altri redditi (non c’è cumulo tra redditi diversi).

Assegni familiari

Se le provvigioni derivanti da attività di incaricato alle vendite (venditore porta a porta), maturate nel periodo dal 01 Luglio dell’anno precedente al 30 Giugno dell’anno successivo, sono inferiori a € 1.032,91 è possibile usufruire degli assegni familiari.

In caso contrario, con provvigioni superiori a € 1.032,91 non è possibile usufruire degli assegni familiari.

Infatti nel calcolo del reddito familiare, per avere diritto agli assegni familiari, sono escluse le provvigioni con ritenuta d’imposta definitiva fino a € 1.032,91 al lordo delle ritenute.

Pertanto tutti i venditori porta a porta che percepiscono provvigioni lorde inferiori a € 1.032,91 non fanno cumulo nel totale del reddito familiare.