L’indennità di fine rapporto

L’art. 1751 del CC e gli accordi economici collettivi stabiliscono quali siano le indennità spettanti all’agente di commercio al momento della cessazione del rapporto, che sono il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto, l’Indennità di Clientela e l’Indennità Meritocratica.

L’indennità di clientela spetta quando il contratto è risolto per giusta causa dall’agente, mentre che, quello operante in settore industriale, beneficia del diritto all’indennità meritocratica. In linea di principio, solo con un incremento di fatturato e clienti nasce il diritto all’indennità. Il diritto deve essere fatto valere entro un anno dalla cessazione del rapporto di agenzia.

Il calcolo viene effettuato considerando la media delle provvigioni degli ultimi 5 anni, o rispettivamente, della durata del rapporto. Non spetta alcuna indennità all’agente che recede dal contratto per sua volontà (fatte salve le cause di forza maggiore), inadempienza oppure che dia a terzi diritti/doveri presenti nel suo contratto.