Chi è l’incaricato alle vendite a domicilio

L’incaricato alle vendite a domicilio, detto anche incaricato alla vendita diretta, come disciplinato dalla Legge italiana n. 173/2005 è “colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di un’impresa che esercita la vendita diretta a domicilio”Quindi è la persona che promuove i prodotti o i servizi di un’azienda e che riceve in cambio delle provvigioni, per ogni acquisto effettuato dai propri clienti.E’ un’attività assolutamente legale, disciplinata dalla legge italiana n. 173/2005.Sei totalmente indipendente, e al tempo stesso hai un’azienda che investe in ricerca e sviluppo per offrirti prodotti al top di gamma.Una delle prime caratteristiche di questa attività è che di solito è svolta in modo autonomo ed indipendente.Tra l’incaricato alle vendite e l’azienda mandante non vi è un vincolo di subordinazione, ovvero l’incaricato non è un dipendente dell’azienda ma agisce in modo indipendente.Come vedremo in seguito, può anche promuovere i prodotti di più aziende contemporaneamente, salvo eventuali incompatibilità dichiarate nel contratto che egli deve sottoscrivere con ciascuna azienda con cui vuole collaborare.

Vantaggi principali

  • Nessuna iscrizione ad Albo o Ruolo
  • Fiscalità agevolata:  Ritenuta d’imposta definitiva del 23% sul 78% delle provvigioni ovvero il 17,94%
  • Nessuna presentazione Mod.Unico. Le provvigioni non rientrano nella dichiarazione dei redditi!
  • Nessun contributoENASARCO
  • Nessun contributo FIR
  • Provvigioni Dirette sugli ordini dei clienti personali
  • Provvigioni Indirette sugli ordini dei clienti degli incaricati reclutati (solo per il Networker)
  • Partita IVA non obbligatoria per provvigioni annuali lorde inferiori a € 6.410 iva compresa (Euro 5.000,00 netti)
  • Iscrizione INPS non obbligatoria per provvigioni annuali lorde inferiori a € 6.410 iva compresa (Euro 5.000,00 netti)
  • Nessuna iscrizione INAIL
  • Nessuna vidimazione registri
  • Soggetto studi di settore Nò (Esclusi)
  • Nessun versamento IRAP (Non soggetti)
  • Nessuna dichiarazione IRAP (Adempimento Escluso)

Chi è l’incaricato alle vendite?

L’incaricato alla vendita diretta è la persona incaricata esclusivamente di promuovere i prodotti e raccogliere gli ordini presso i consumatori finali.L’attività di vendita diretta, vera e propria, viene svolta dall’azienda mandante.

Infatti l’azienda, ricevuti gli ordini raccolti dall’incaricato presso i consumatori finali, si occupa di tutte le attività di vendita quali spedizione del prodotto, gestione del magazzino, gestione dei resi, ricevimento dei pagamenti relativi agli ordini, e molte altre attività.

Cos’è la vendita diretta?

La vendita diretta è una particolare forma di distribuzione dei prodotti che adottano alcune aziende,  che consiste nel fornire al consumatore finale il prodotto direttamente dall’azienda produttrice, senza alcun passaggio intermedio.

Infatti nel mondo del commercio esistono due forme con le quali le aziende possono distribuire i propri prodotti, ovvero farli arrivare ai consumatori finali, e sono:

1- Distribuzione diretta:

Quando i prodotti sono trasferiti in modo diretto dal produttore al consumatore, ad esempio nel caso di aziende che inviano cataloghi a domicilio, che effettuano Televendite, o che utilizzano il network marketing.

2- Distribuzione indiretta:

Quando l’azienda per trasferire i propri prodotti si avvale di intermediari commerciali giuridicamente autonomi, quali grossiti e dettaglianti.Ciò avviene  nella distribuzione al dettaglio, effettuata sia da aziende della grande distribuzione organizzata – GDO (supermercati, centri commerciali e grandi magazzini) che da aziende della piccola distribuzione (negozi, singoli punti vendita), e anche nella distribuzione all’ingrosso (cash & carry).

Il rapporto con l’azienda mandante

Ricordiamo innanzitutto che l’attività dell’incaricato alle vendite è una forma di commercio, nella quale una persona viene incaricata da un azienda mandante, mediante una lettera di incarico,  di poter raccogliere ordinativi di acquisto presso privati consumatori, e ricevendo per questo delle provvigioni.

L’incaricato può esercitare la sua attività con o senza vincolo di subordinazione, ma solitamente non ha un vincolo di subordinazione con l’azienda mandante, ovvero non è un suo dipendente, ma è un lavoratore autonomo.

Inoltre può esercitare la sua attività con o senza un contratto di agenzia con l’azienda mandante (attenzione: se esercita con un contratto di agenzia si perdono i vantaggi fiscali dell’incaricato).

E’ libero di svolgere l’attività in maniera abituale oppure occasionale (si considera attività occasionale se le provvigioni nette nel corso di un anno non superano Euro 5.000,00).

Non ha nessun obbligo di vendere, neppure quantità minime di prodotti o servizi.Non è mai obbligato ad acquistare i prodotti dell’azienda, ad esclusione di una minima quantità a titolo dimostrativo (campionario) quando inizia l’attività.

L’incaricato alle vendite a domicilio non può riscuotere i pagamenti o fare sconti o dilazioni sui pagamenti, salvo autorizzazione scritta da parte dell’azienda mandante.

Il tesserino di riconoscimento

Nel momento in cui viene conferito l’incarico, l’azienda mandante deve fornire all’incaricato un tesserino di riconoscimento obbligatorio, che l’incaricato deve sempre esibire quando svolge la sua attività.

L’incaricato è anche fuori dall’inquadramento degli agenti di commercio.

Il tesserino di riconoscimento contiene la fotografia dell’incaricato, i suoi dati anagrafici, indica la tipologia di prodotti che l’incaricato propone, il nome dell’azienda mandante e la firma del responsabile dell’azienda.

Il tesserino deve inoltre riportare la vidimazione annuale (solitamente un bollo adesivo che l’azienda invia all’incaricato ogni anno) che ne certifica la validità annuale.Il tesserino dev’essere restituito o ritirato dall’azienda in caso di cessazione del rapporto o di revoca dell’incarico.

L’attività può essere svolta in modo occasionale, oppure abituale

Si considera attività occasionale se l’incaricato riceve nel corso di un anno provvigioni nette fino a 5.000 EuroSi considera attività abituale se l’incaricato riceve nel corso di un anno provvigioni nette superiori a 5.000 Euro

Vedi approfondimento attività occasionale o abituale

Chi decide se svolgere l’attività in modo occasionale o abituale?

Lo decide esclusivamente l’incaricato, infatti egli è libero di svolgere l’attività quando e se vuole, non avendo per legge mai alcun obbligo di vendere, neppure quantità minime di prodotto, nè può mai essere obbligato a farlo dall’azienda mandante.

Cosa cambia se l’attività è svolta in modo occasionale o abituale?

Se l’attività è occasionale non si versano i contributi previdenziali INPS

Se l’attività è abituale si devono versare i contributi previdenziali INPS nella seguente misura: 2/3 dei contributi sono versati dall’azienda e 1/3 dei contributi sono versati dall’incaricato.

Se l’attività è occasionale non si versa l’Iva, non è necessario avere la partita iva, non vi è lo spesometro

Se l’attività è abituale si deve versare l’Iva, è necessario aprire una partita iva, vi è lo spesometro

Vedi approfondimento attività occasionale o abituale

L’incaricato alle vendite deve avere una partita iva?

Nò, se l’attività è svolta in modo occasionale, ma deve averla se l’attività è svolta in modo abituale. Vedi approfondimento attività occasionale o abituale

In particolare se l’attività è svolta in modo abituale è necessario aprire una partita iva come ditta individuale (non è possibile come società)

Da ricordare che gli incaricati godono di una contabilità semplificata per l’IVA

Le imposte sulle provvigioni cambiano se l’attività è svolta in modo occasionale o abituale?

Nò, in ogni caso e qualunque sia l’importo delle provvigioni maturate la tassazione agevolata, che versa sempre l’azienda a titolo di ritenuta d’imposta, è sempre del 17,94%

Gli incaricati alle vendite godono di una fiscalità agevolata?

Sì, infatti pagano di imposte il 17.94% sulle provvigioni lorde. Scopri come leggendo la pagina dedicata alla fiscalità agevolata degli incaricati alle vendite:

Gli incaricati alle vendite devono presentare la dichiarazione dei redditi per le provvigioni ricevute?

Nò, come stabilito dall’art. 25 bis del DPR 29/9/1973 n. 600, gli incaricati alle vendite sono esonerati dalla compilazione della dichiarazione dei redditi per quanto riguarda le provvigioni ricevute.

Infatti tali compensi sono già tassati INTERAMENTE alla fonte, con una ritenuta d’imposta DEFINITIVA del 17,94% operata dalla azienda.

Se hanno altri redditi, in nessun caso le provvigioni faranno cumulo con essi (vedi RM 180/E del 12/7/1995).

Le principali leggi che regolamentano l’attività

Le principali leggi che regolamentano l’attività dell’incaricato alle vendite a domicilio sono:

Legge 173/2005

Decreto Lgs.114/1998

D.P.R. n. 600/1973 Art.25 Bis 6’Comma

Legge 335 del 08.08.1995

Regolamento Ministeriale 180/E del 12/7/1995

E’ obbligatoria un’iscrizione ad un albo o ruolo?

Nò, non è prevista l’iscrizione ad alcun albo o ruolo e neppure l’iscrizione alla CCIAA o all’INAIL

E’ necessario aprire una partita iva ed iscriversi all’INPS?

Nò se l’attività è occasionale, ovvero se non si superano Euro 5.000 di provvigioni nette l’annoE’ necessario aprire una partita iva ed iscriversi all’INPS soltanto se le provvigioni annuali nette superano la soglia dei 5.000 euro.

Requisiti ed impedimenti:

Non ci sono impedimenti allo svolgimento dell’attività di incaricati alle vendite a domicilio, salvo la maggiore età e l’assenza di pendenze penali:

Occorre essere sempre dotati di tesserino di riconoscimento fornito dall’azienda.

L’attività si può svolgere anche qualora si sia in disoccupazione, mobilità, invalidità, cassa integrazione, anche se in questi casi, i redditi conseguiti in qualità di incaricato alle vendite, potrebbero andare a toccare eventuali diritti a prestazioni economiche.

L’attività può essere svolta come secondo lavoro?

Un lavoratore subordinato può svolgere questa attività senza restrizioni (al di fuori dell’orario lavorativo aziendale), mentre i dipendenti pubblicidevono valutare con il proprio ufficio competente la compatibilità dell’attività di incaricato alle vendite con il posto di lavoro.

I pensionati possono svolgere l’attività?

Per i pensionati, è necessario controllare i minimali di riferimento e l’incidenza delle provvigioni derivanti dall’attività di incaricato alle vendite sull’erogazione della pensione.In caso di pensione di reversibilità unita a quella personale, si può perdere la quota derivante dalla reversibilità.

Posso fare l’incaricato alle vendite per più aziende?

Sì la legge lo prevede, ma potrebbero esservi delle limitazioni dettate dalle aziende mandanti, ad esempio in caso di concorrenza tra i prodotti delle stesse.In ogni caso tutto ciò dev’essere esplicitato nella lettera di incarico o nel contratto che regola il rapporto tra azienda e incaricato.

Come è regolato il rapporto di lavoro con l’azienda mandante?

Gli incaricati ricevono una lettera di incarico per l’inquadramento societario, da parte dell’azienda mandante, oppure possono concludere con la stessa un contratto di agenzia.

Nella lettera d’incarico o nel contratto di agenzia che regola il loro rapporto, devono essere sempre specificati per iscritto diritti e obblighi ex Legge 173 del 17.08.2005

Indennità, esclusiva e preavviso di fine rapporto

Gli incaricati alle vendite dirette non ricevono indennità per la clientela, non hanno alcuna esclusiva, né un periodo di preavviso per lo scioglimento dell’incarico.Il rapporto può essere interrotto in qualunque momento sia dall’incaricato che dall’azienda, senza alcun preavviso, semplicemente inviando una raccomandata con avviso di ricevimento.

Gli incaricati possono ricevere una retribuzione fissa o uno stipendio fisso?

Nò, la loro retribuzione è in forma di provvigione, quindi può essere ogni mese variabile, ma che non può comunque mai essere una retribuzione fissa.

È utile ricordare però come possano essere riconosciuti dall’azienda, premi di produttività e incentivi per il raggiungimento di obiettivi di vendita.

Sono assoggettati ai regimi dei minimi?

Non sono assoggettati ai regimi dei minimi, non hanno bisogno di vidimazione dei registri.

Devono svolgere la comunicazione IVA CEE?

Devono svolgere la comunicazione IVA CEE solo se l’attività è  abituale e con provvigioni oltre i 25.000 euro e hanno lo spesometro se dotati di partita IVA.Vedi Venditori porta a porta spesometro

Sono assoggettati agli studi di settore?

Nò, gli incaricati non sono assoggettati agli studi di settore

Sono assoggettati all’IRAP?

Nò, gli incaricati non pagano l’IRAP ma non godono di detrazioni IRPEF, inoltre dovrebbero evitare detrazioni IVA. Vedi il perchè alla pagina Detrazione IVA venditori porta a porta

Devono versare i contributi previdenziali?

Soltanto se l’attività è abituale ( se superano i 6.410 euro di provvigioni lorde nell’anno solare) versano i contributi INPS del 32.72% (ridotta al 24% se si ha già una posizione INPS aperta) calcolati sul 78% delle provvigioni.

I contributi vengono versati per 2/3 dall’azienda mandante e per 1/3 dall’incaricato.

Vedi INPS venditori porta a porta

Detrazione fiscale del coniuge a carico e contributi ENASARCO

Godono della detrazione fiscale del coniuge a carico e non devono pagare alcun contributo ENASARCOGli incaricati alle vendite quindi non sono soggetti al limite dei 2.840,51 euro per quanto riguarda le provvigioni ottenute, restando a carico del coniuge e beneficiando della detrazione fiscale, sempre che non abbiano altri redditi che invece superano i 2.840,51Vedi detrazioni fiscali coniuge e assegni

Approfondimenti sull’[thrv_dynamic_data_content id=’the_title’ inline=’1′]