La tassazione dell’incaricato alle vendite

Informazioni per una guida completa

Introduzione

L’incaricato alle vendite, figura centrale nel panorama della vendita diretta, beneficia di un regime fiscale agevolato che prevede una tassazione effettiva del 17,94% sulle provvigioni percepite.

Questo trattamento fiscale è stato introdotto per semplificare gli adempimenti e incentivare l’attività di vendita diretta, riconoscendo la peculiarità di questa forma di lavoro autonomo.

Il Regime Fiscale Agevolato

Base Normativa

La legge 173 del 2005, in combinato disposto con l’articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973, stabilisce che le provvigioni percepite dagli incaricati alle vendite a domicilio sono soggette a una ritenuta a titolo d’imposta del 23%, calcolata sul 78% dell’importo lordo delle provvigioni

.Questo meccanismo comporta un’imposizione fiscale effettiva pari al 17,94% dell’importo lordo.

Modalità di Applicazione

L’azienda mandante, in qualità di sostituto d’imposta, trattiene alla fonte la ritenuta a titolo d’imposta al momento del pagamento delle provvigioni e la versa all’Erario entro il 16 del mese successivo, utilizzando il modello F24 con il codice tributo 1038.
L’incaricato riceve quindi le provvigioni al netto delle tasse, senza ulteriori obblighi fiscali su tali compensi.

E per questo motivo tutte le provvigioni che riceve ogni un anno, di qualsiasi importo totale, non vanno dichiarate nella dichiarazione dei redditi e non fanno cumulo di reddito con eventuali altre entrate che l’incaricato riceve da altre fonti.

Tutto questo perchè sono soldi già tassati alla fonte e trattenuti dall’Azienda che li versa all’erario:
Sono quindi soldi direttamente spendibili.

Esonero dalla Dichiarazione dei Redditi

Poiché la ritenuta è a titolo d’imposta, le provvigioni percepite non devono essere dichiarate nel modello Redditi e non concorrono alla formazione del reddito complessivo o cumulo di reddito.
Questo esonero si applica anche se l’incaricato percepisce altri redditi soggetti a tassazione ordinaria.

Esempio di Calcolo

Supponiamo che un incaricato percepisca €1.000 di provvigioni lorde in un mese.

  1. Calcolo della base imponibile: €1.000 × 78% = €780

  2. Calcolo della ritenuta: €780 × 23% = €179,40

  3. Provvigioni nette percepite: €1.000 – €179,40 = €820,60

In questo esempio, l’incaricato riceve €820,60 netti, con una tassazione effettiva del 17,94%.

Limiti e Obblighi Contributivi

Soglia di Esenzione

L’attività di vendita a domicilio è considerata occasionale se le provvigioni lorde annue non superano €6.410,26, corrispondenti a €5.000 netti dopo la deduzione forfettaria del 22%.

Fino a questo limite, l’incaricato non è tenuto ad aprire la partita IVA né a iscriversi alla Gestione Separata INPS.

Obblighi Previdenziali

Superata la soglia dei €5.000 netti annui, l’incaricato è obbligato ad aprire una Partita Iva e a iscriversi alla Gestione Separata INPS e a versare i contributi previdenziali sulla parte eccedente i 5.000 Euro netti.

I contributi INPS devono essere versati per 2/3 dall’ Azienda e per 1/3 dall’incaricato.

Anche in questo caso, la quota di 1/3 dei contributi che dovrebbe pagare l’incaricato, è sempre trattenuta alla fonte dall’Azienda che provvede a versarla all’INPS, e l’incaricato non deve fare nulla perchè riceve le sue provvigioni già al netto dei contributi INPS.
Questo vale solo per i soggetti non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Fatturazione dell’incaricato alle vendite

La fattura che l’incaricato alle vendite dovrebbe inviare all’Azienda per le provvigioni percepite, viene fatta direttamente dall’azienda con l’autofatturazione, e l’Azienda stessa invia una copia della fattura all’incaricato, il quale non deve compilare o emettere nessuna fattura, ci pensa a tutto l’azienda!

Obblighi Amministrativi

Tesserino di Riconoscimento

L’azienda mandante deve fornire all’incaricato un tesserino di riconoscimento numerato e aggiornato annualmente, contenente la fotografia, i dati identificativi dell’azienda e l’elenco dei prodotti oggetto dell’attività.

Il tesserino deve essere esposto in modo visibile durante l’attività di vendita.

Certificazione Unica

Entro il 28 febbraio dell’anno successivo, l’azienda deve rilasciare all’incaricato la Certificazione Unica, attestante le provvigioni corrisposte e le ritenute operate.
Tale certificazione è necessaria solo ai fini informativi, poiché le provvigioni non devono essere dichiarate nella Dichiarazione dei Redditi.

Vendita Occasionale vs. Abituale

Se l’incaricato supera la soglia dei €6.410,26 lordi annui (Euro 5.000 netti) la sua attività non viene considerata più occasionale bensì continuativa, ed è tenuto ad aprire la partita IVA entro 30 giorni e a adempiere agli obblighi fiscali e previdenziali previsti per le attività abituali.

In tal caso, l’incaricato non può aderire al regime forfettario, poiché già beneficia di un regime fiscale agevolato specifico.

Conclusione

L’incaricato alle vendite gode di un regime fiscale e contributivo semplificato e vantaggioso, che prevede una tassazione effettiva del 17,94% sulle provvigioni percepite e l’esonero da numerosi adempimenti amministrativi.

Tuttavia, è fondamentale monitorare i limiti previsti dalla normativa per evitare il passaggio a un regime fiscale più oneroso.


Per ulteriori approfondimenti, è possibile consultare la normativa di riferimento, come la legge 173 del 2005 e l’articolo 25-bis del D.P.R. 600/1973.