Lo spesometro per i venditori porta a porta
Per quanto riguarda lo spesometro, ovvero l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva e cioè i dati di tutte le fatture emesse, questo non sussiste se l’attività di incaricato alle vendite (venditore porta a porta) è svolta in modo occasionale (ovvero se nel corso dell’anno solare non supera € 6.410 di provvigioni lorde ovvero Euro 5.00,00 di provvigioni nette).
Esiste invece l’obbligo della presentazione dello spesometro (comunicazione “dati fattura”) per tutti i venditori porta a porta che nel corso dell’anno solare abbiano maturato più di € 6.410 di provvigioni lorde ovvero Euro 5.00,00 di provvigioni nette, in questo caso infatti l’attività svolta viene considerata abituale e non più occasionale.
Ricordiamo inoltre che se l’attività è abituale sussiste l’obbligo di apertura della Partita iva e del versamento dei contributi INPS
Vedi venditore porta a porta dichiarazione IVA
Vedi venditore porta a porta INPS