Il diritto di esclusiva
L’art. 1743 del CC inquadra il diritto di esclusiva, che impedisce sostanzialmente alle preponenti di affidare l’incarico a più agenti, operanti nella medesima area e nello stesso settore, e quindi di farsi concorrenza nella vendita del prodotto e/o servizio.
Inoltre impedisce anche all’agente o rappresentante di commercio di assumere l’incarico da più imprese, nella stessa zona e per il medesimo ramo d’affari.
La clausola è presunta, salvo nel caso in cui la stessa non sia esclusa in forma esplicita nel contratto.
Il diritto di esclusiva a favore dell’agente esiste per tutelarlo dalla possibile concorrenza con altri agenti o rapprentanti, mentre il diritto di esclusiva a favore dell’azienda esiste per tutelare l’azienda dalla concorrenza con altre imprese.