Differenze tra agente e rappresentante
Per definire correttamente le differenze tra questi due ruoli, è fondamentale parlare di agente di commercio con rappresentanza e agente di commercio senza rappresentanza.
L’agente di commercio con rappresentanza, ovvero l’agente a cui il preponente ha conferito l’incarico di concludere accordi o contratti in suo nome, è detto Rappresentante di commercio.Egli, in virtù dell’incarico di rappresentanza che gli è stato conferito dall’azienda preponente, conclude i contratti in nome dell’azienda stessa.Ovvero è stabilmente incaricato di concludere contratti in nome dell’azienda, e nella sua attività egli rappresenta l’azienda stessa (Rappresentante).
Invece l’agente di commercio senza rappresentanza, è l’agente a cui il preponente ha conferito l’incarico di promuovere la conclusione di contratti.
L’agente di commercio quindi promuove la conclusione dei contratti, mentre il rappresentante li conclude in nome dell’azienda.
Nel caso del Rappresentante di commercio, l’agente può muoversi in nome dell’azienda preponente e, dunque, può concludere accordi e contratti, nei limiti della sua procedura, con altre aziende.In questo caso, le responsabilità reciproche tra azienda preponente, rappresentante e terzi sono disciplinate dalle regole sulla rappresentanza, Art. 1387 CC. Quindi, in tal circostanza, l’agente può fare da tramite nel pagamento da parte della terza parte, a patto che vi sia per l’appunto una procura.
L’agente con rappresentanza (rappresentante di commercio), oltre a far riferimento all’articolo del CC 1782, ha una rappresentanza ex lege nei confronti del preponente. Infatti, il contratto potrà esser concluso per il tramite dell’agente e i reclami relativi alle sue inadempienze contrattuali (art. 1745).
Gli agenti senza rappresentanza, per quanto sprovvisti di questo potere, possono comunque far nascere delle obbligazioni a carico dell’azienda preponente. Questa situazione si manifesta spesso con la vendita dell’agente facendo uso del campionario e del listino prezzi elaborato dall’azienda.Per evitare che nasca un’obbligazione tra azienda e cliente finale, ai sensi degli artt. 1336 e 1326 del codice civile, è bene che i moduli utilizzati dall’agente abbiano la forma di “proposta di ordine” piuttosto che una mera “copia dell’ordine”.