L’agente di commercio e la concorrenza
Patto di non concorrenza
L’art. 1751bis del CC riguarda questa speciale clausola facoltativa, che deve essere esplicita nel contratto per poter essere invocata, e può esser fatta valere soltanto per aspetti come lavorare nella stessa area, la clientela e il tipo di beni e/o servizi indicati in un contratto precedente.
Differenze come un’estensione geografica più ampia, un maggior numero di prodotti et similia, possono far decadere il patto di non concorrenza, che comunque può durare al massimo per due anni a far tempo dalla rescissione del contratto.
Il patto di non concorrenza, secondo quanto stabilito dalla direttiva CEE applicabile, dà diritto all’agente di richiedere un indennizzo al momento della rescissione del contratto, calcolato in base agli accordi economici collettivi, alle provvigioni degli ultimi cinque anni e alla durata del contratto.
Il divieto di concorrenza
L’art.1743 del CC e gli accordi economici collettivi del settore, regolano il divieto di concorrenza tra azienda preponente ed agente/rappresentante operante in una certa area: in questo senso, è la natura di agente mono o plurimandatario ad essere determinante nello stabilire il limite del divieto.
Si tratta comunque di una definizione piuttosto complessa, quella di concorrenza, perché devono rientrare in considerazione tipologia, destinazione di uso, valore o altri fattori relativi ai prodotti e/o beni proposti.
Di certo, la non osservanza della clausola porta alla rescissione per giusta causa del contratto, perdendo in questo senso l’agente i diritti quali il termine di preavviso per la disdetta, le indennità per la clientela, ecc.